Facendo seguito ad una comunicazione pervenuta dalla Regione Piemonte, si informa che l’articolo 16 dell’Ordinanza n. 5 del 24/08/2023 del Commissario straordinario alla Peste Suina
Africana prevede l’istituzione, nell’ambito del Portale dei Sistemi Informativi Veterinari-Vetinfo,dell’Elenco nazionale dei Bioregolatori.
Ogni cacciatore in possesso dei requisiti richiesti può registrarsi autonomamente, disponendo di SPID, Carta di Identità elettronica o di credenziali Vetinfo, al seguente link

https://www.vetinfo.it/p_servizi_csn/#/public/inserisci_bioregolatori/intro.


Da tale elenco potranno attingere le Autorità Competenti Locali per le attività di contenimento della
specie cinghiale sull’intero territorio regionale.

Si fa riferimento all'adozione della deliberazione della Giunta regionale 29 luglio 2022, n.15-5450 che ha approvato il “Piano Regionale di Interventi Urgenti per il controllo della peste suina africana e il depopolamento nella specie Cinghiale (Sus scrofa) nelle aree indenni della Regione Piemonte (PRIU Piemonte)” in sostituzione dell’allegato alla DGR 2548-74 del 08.04.2022, in adeguamento ai previsti pareri tecnici di ISPRA e CEREP ed alla comunicazione ministeriale del 4 maggio 2022.”, per comunicare quanto segue.

 

Considerato che si sta predisponendo il nuovo DPGR, in via precauzionale si invitano Codesti enti ad informare tutti gli interessati di evitare la caccia di selezione al cinghiale effettuata nelle ore notturne in attesa della specifica deroga che sarà introdotta nel nuovo provvedimento del Presidente della Giunta regionale

Si informa che in Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea è stato pubblicato il Regolamento di esecuzione (UE) 2024/1171 della Commissione, del 16 Aprile 2024 che modifica gli allegati I e II del regolamento di esecuzione (UE) 2023/594 che stabilisce misure speciali di controllo delle malattie per la peste suina africana e abroga la decisione di esecuzione (UE) 2024/1039

 

Il Reg. in questione è reperibile al link sotto riportato"

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=OJ:L_202401171


Con riferimento al Decreto in oggetto, per la parte inerente le misure di biosicurezza riguardo ai soggetti attuatori del piano di depopolamento dei cinghiali (cap. 4.1 dell'allegato), si precisa quanto
segue.
Limitatamente alle zone A3 e A4, ed unicamente nei casi in cui il responsabile dell'intervento di contenimento verifichi nella carcassa del cinghiale abbattuto l'assenza di segni anatomo-patologici
riconducibili a Peste suina africana o altre patologie, è consentito, qualora non fosse possibile l'interramento, il rilascio nell'ambiente dei visceri dell'animale.

Nel caso in cui l'intervento di contenimento abbia comportato l'abbattimento di un numero consistente di capi con conseguente necessità di smaltire un quantitativo importante di visceri, ne è consentito lo stoccaggio
temporaneo con modalità da concordare con l'ASL competente per territorio.
Costituisce comunque requisito indispensabile all'azione sopra riportata il possesso da parte del responsabile dell'intervento dell'attestato di frequenza del corso sulla biosicurezza per gli attuatori
del piano di cui al cap. 4.4 dell'allegato del Decreto in oggetto.

Nella sezione modulistica troverete la richiesta per la partecipazione da presentare all'atc.

 

Si comunica che in data odierna, la Giunta regionale ha Deliberato:



- di modificare il punto B.4.1. “Disposizioni operative” dell’allegato A) della D.G.R. n. 94-3804 del 27 aprile 2012 come integrata dalla D.G.R. n. 17-5754 del 6 maggio 2013 sostituendolo con il seguente:

1. La squadra esercita l’attività venatoria in un solo A.T.C. o C.A. I componenti delle squadre al cinghiale possono iscriversi ad altre squadre al cinghiale operanti negli ATC e CA Piemontesi, nel rispetto delle disposizioni di cui alla D.G.R. n. 90-3600 del 19.3.2012 e ss.mm.ii. e del Regolamento regionale 29 aprile 2019, n. 8/R. recante: “Attuazione dell’articolo 5, comma 1, lettera b) della legge regionale 19 giugno 2018, n. 5 (Tutela della fauna e gestione faunistico – venatoria)”.

In riferimento all’oggetto si informano le SS.LL. che, in deroga alle normative vigenti, onde evitare una eventuale diffusione della malattia, a scopo precauzionale i visceri dei cinghiali abbattuti non devono essere abbandonati in campo bensì raccolti e smaltiti in modo che non possano essere consumati da altri animali.

 

Si ricorda inoltre che i cinghiali rinvenuti morti, compresi gli animali incidentati, devono essere segnalati con tempestività agli Organi preposti (Servizio Veterinario ASL, Comune) che provvederanno ai controlli sanitari previsti.

 

Tutto questo in attesa di ulteriori disposizioni Regionali o Nazionali.

 

Si prega di dare massima diffusione alla presente.

 

 

si ricorda la scadenza del 31/03/2024 per il versamento della quota di ammissione come CONFERMANTE.

Per le nuove/ulteriori ammissioni,  la presentazione della domanda deve pervenire entro e non oltre il 15 maggio, mentre la scadenza per il pagamento è 31 luglio.

Le domande sono nella sezione MODULISTICA

SI RICORDA A CHI HA PRESENTATO DOMANDA COME NUOVA/ULTERIORE AMMISSIONE (ENTRO IL 15 MAGGIO), LA DATA DEL 31 LUGLIO COME ULTIMA SCADENZA PER PAGARE € 125,00

OGGETTO: Interpretazione dell’allegato A) della l.r 5/2018 con riferimento alla scadenza della tassa regionale di concessione all’esercizio dell’attività venatoria qualora difforme dalla
scadenza della tassa di concessione governativa di porto d’armi.


La disciplina regionale (tabella A) allegata alla legge regionale 5/2018 "Tutela della fauna e gestione faunistico – venatoria", prevede una tassa di 100 euro per l’abilitazione all’esercizio
venatorio da corrispondere annualmente. La succitata tabella prescrive che “il versamento della tassa annuale deve essere effettuato in occasione del pagamento della tassa di rilascio o di rinnovo della concessione governativa per la licenza di porto d’armi per uso caccia (euro 173,16) ed ha validità di un anno dalla data di rilascio
della concessione governativa. Per le difformi situazioni di scadenza eventualmente riscontrabili fra la data di versamento della tassa regionale e quella governativa, la validità del versamento della
tassa regionale è procrastinato sino alla scadenza della tassa di concessione governativa.
Tale disposizione ha creato al Settore scrivente numerose richieste di chiarimenti da parte di singoli cacciatori e degli organismi di gestione venatoria (Ambiti territoriali di caccia, Comprensori alpini.
Concessionari di aziende agri-turistico-venatorie e faunistico-venatorie).
In particolare la disposizione che genera richieste di pareri e interpretazioni riguarda il capoverso della disposizione richiamata “Per le difformi situazioni di scadenza eventualmente riscontrabili fra
la data di versamento della tassa regionale e quella governativa, la validità del versamento della tassa regionale è procrastinato sino alla scadenza della tassa di concessione governativa.”
Lo scrivente Settore regionale Conservazione e gestione fauna selvatica e acquicoltura, al fine di dare agli organismi di gestione venatoria un’interpretazione uniforme, anche alla luce dell’apertura
della stagione venatoria 2024-2025, ha sottoposto al Settore Giuridico Affari Istituzionali e Processi di Delega della Regione, un quesito relativo all’interpretazione dell’allegato A) della l.r 5/2018 con
riferimento alla scadenza della tassa regionale di concessione all’esercizio dell’attività venatoria qualora difforme dalla scadenza della tassa di concessione governativa di porto d’armi.
Il Settore Giuridico Affari Istituzionali e Processi di Delega osserva che al fine di rispondere al quesito in oggetto occorre richiamare la normativa relativa al porto d’armi da caccia e
all’abilitazione all’esercizio venatorio:
“Si può osservare preliminarmente che l’articolo 22 della legge 11 febbraio 1992 n 157 (“Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio”) stabilisce che “la
licenza di porto di fucile per uso caccia, è rilasciata in conformità delle leggi di pubblica sicurezza” (comma 1), ha una durata di 6 anni (rectius 5 anni) e può essere rilasciata su domanda del titolare (comma 9). Per tale licenza è dovuta una tassa di rilascio e di rinnovo annuale così come previsto dall’art 5 tariffa del D.P.R 641/1972 (“Disciplina delle tasse sulle concessioni governative”). La nota 1 al sopracitato articolo stabilisce che “agli effetti delle tasse annuali si intende per anno il periodo di dodici mesi decorrente dalla data corrispondente a quello di emanazione, prima dell’uso
dell’arma; la tassa deve essere pagata per ciascun anno successivo a quello di emanazione, prima dell’uso dell’arma, e non è dovuta per gli anni nei quali non se ne fa uso”
Per l’esercizio dell’attività venatoria, ai sensi dell’articolo 12 comma 12 della L. 157/1992, è altresì necessario il possesso di un apposito tesserino rilasciato dalla Regione di appartenenza. La l.r
5/2018 recepisce all’articolo 13 comma 1bis il tesserino di abilitazione di cui alla normativa nazionale. In riferimento all’abilitazione di cui sopra l’allegato A alla l.r 5/2018 prevede il pagamento di una tassa regionale di rilascio e di rinnovo. Stabilisce che il pagamento di tale tassa debba essere
effettuato in concomitanza con il pagamento della tassa statale di rilascio e rinnovo del porto d’armi. Nel caso di difformità relative alla scadenza delle due tasse la validità del versamento della
tassa regionale è procrastinato fino alla scadenza della tassa statale.
Da ciò si deduce che per poter effettuare l’attività venatoria è necessaria la compresenza di due titoli
abilitativi:
• licenza per il porto di fucile uso caccia rilasciata dallo Stato
• abilitazione all’esercizio dell’attività venatoria rilasciata dalla Regione
Il presupposto per l’efficacia dei due titoli abilitativi è il pagamento annuale della rispettiva tassa. Indi per cui prorogando l’efficacia del pagamento si proroga anche l’efficacia del titolo
abilitativo di cui il pagamento è presupposto. Il legislatore, qualora vi siano difformità tra le due scadenze, ha previsto una proroga della validità della tassa regionale fino alla scadenza della tassa
statale, ciò allo scopo di riallineare le due scadenze senza gravare il cacciatore di un doppio pagamento della tassa regionale, per poter esercitare un’attività che necessita della compresenza
dei due titoli per i quali le tasse sono dovute. Superato il disallineamento delle due tasse con la proroga di quella regionale vi sarà sovrapposizione tra le due scadenze e si potrà procedere con i pagamenti congiunti così come disposto dalla normativa.”.


Conclusioni:
Applicando quanto sopra esposto si può concludere che: Se la tassa inerente la licenza di porto d’armi ha come scadenza il 14/07/2023 e la tassa per l’abilitazione regionale all’attività venatoria ha
come scadenza il 14/02/2023, al fine di allineare la scadenza tra i due titoli bisogna prorogare la scadenza della tassa regionale dal 14/02/2023 al 14/07/2023. Qualora tuttavia sia intervenuto il
pagamento della tassa regionale in data 15/02/2023, l’esigenza di allineare le scadenze deve essere contemperata con quella di non gravare il cacciatore di un doppio pagamento nel corso dell’anno.
Da ciò deriva eccezionalmente l’applicazione della scadenza annuale della tassa regionale al 14/02/2024 con possibilità per il cacciatore di proseguire l’attività fino alla scadenza annuale della
tassa statale, che sarà il 14/07/2024, senza un nuovo pagamento.
Nel caso opposto si può concludere che: Se la tassa per l’abilitazione regionale all’attività venatoria ha come scadenza il 14/07/2023 e la tassa inerente la licenza di porto d’armi ha come scadenza il
14/02/2023, qualora sia intervenuto il pagamento inerente la licenza di porto d’armi in data 15/02/2023, l’esigenza di allineare le scadenze comporta l’applicazione della scadenza annuale
della tassa regionale al 15/02/2024.

 

 

Numero di telefono: 0172/379184

Indirizzo e-mail: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.

 

SI COMUNICA CHE DAL 27 LUGLIO 2020 IL CODICE IBAN DELL'ATCCN3 VERRA' SOSTITUITO CON IL SEGUENTE:

IT 74T0538746040000038502059

SI INVITANO I SIGNORI CACCIATORI A PRENDERNE NOTA PER EVENTUALI PAGAMENTI.

GRAZIE 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO ALLA PESTE SUINA AFRICANA
Ordinanza 19 febbraio 2024, n. 1


Proroga delle misure di cui all’Ordinanza del Commissario Straordinario alla Peste suina
africana 24 agosto 2023 n. 5, avente ad oggetto “Misure di controllo ed eradicazione della peste
suina africana”.
Visto il decreto-legge del 17 febbraio 2022, n. 9, recante «Misure urgenti per arrestare la diffusione della peste
suina africana (PSA)» convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2022, n. 29 e modificata dall’art. 29
del decreto-legge, 22 giugno 2023, n. 75 e, in particolare, gli artt. 1 e 2;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 24 febbraio 2023 recante nomina del dott.
Vincenzo Caputo a Commissario straordinario alla Peste suina africana (PSA), ai sensi dell'art. 2 del citato
decreto-legge n. 9/2022;
Vista l'ordinanza 24 agosto 2023 del Commissario straordinario alla Peste suina africana n. 5, concernente
«Misure di controllo ed eradicazione della Peste suina africana», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 203 del
31 agosto 2023;
Visto il regolamento (UE) n. 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle malattie animali
trasmissibili - «normativa in materia di sanità animale», come integrato dal regolamento di esecuzione (UE)
n. 2018/1882 della Commissione, che categorizza la Peste suina africana come una malattia di categoria A che,
quindi, non si manifesta normalmente nell'Unione e che non appena individuata richiede l'adozione immediata
di misure di eradicazione;
Visto il regolamento delegato (UE) n. 2020/687 che integra il regolamento (UE) n. 2016/429 del Parlamento
europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme relative alla prevenzione e al controllo di determinate
malattie elencate e, in particolare, l'art. 63 che dispone che in caso di conferma di una malattia di categoria A
in animali selvatici delle specie elencate conformemente all'art. 9, paragrafi 2, 3, e 4 del regolamento delegato
(UE) n. 2020/689, l'autorità competente può stabilire una zona infetta al fine di prevenire l'ulteriore diffusione
della malattia;
Visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 2023/594 della Commissione del 16 marzo 2023, che stabilisce
misure speciali di controllo delle malattie per la peste suina africana e abroga il regolamento di esecuzione
(UE) 2021/605;
Visto il decreto legislativo 5 agosto 2022, n. 136, recante attuazione dell'art. 14, comma 2, lettere a), b), e), f),
h), i), l), n), o) e p), della legge 22 aprile 2021, n. 53 per adeguare e raccordare la normativa nazionale in
materia di prevenzione e controllo delle malattie animali che sono trasmissibili agli animali o all'uomo, alle
disposizioni del regolamento (UE) n. 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016;
Copia del documento con apposizione del numero di protocollo
Arrivo: AOO A1400B, N. Prot. 00004562 del 20/02/2024
*Documento firmato digitalmente ai sensi del T.U. 28.12. 2000 n. 445 e del D.lgs. 07.03.2005 n. 82 e norme collegate, che
sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.
Visto il Piano nazionale per le emergenze di tipo epidemico, pubblicato sulla pagina dedicata del portale del
Ministero della salute;
Visto il Piano nazionale di sorveglianza ed eradicazione per la Peste suina africana in Italia per il 2023, inviato
alla Commissione europea per l'approvazione ai sensi dell'art. 33 del regolamento (UE) n. 2016/429 e
successivi regolamenti derivati, nonché il manuale delle emergenze da Peste suina africana in popolazioni di
suini selvatici del 12 dicembre 2022;
Visti i resoconti delle riunioni del Gruppo operativo degli esperti di cui al citato decreto legislativo 5 agosto
2022, n. 136, pubblicati sul portale del Ministero della salute;
Visti i resoconti delle riunioni dell'Unità centrale di crisi (UCC), come regolamentata dall'art. 5, del decreto
del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n. 44, pubblicati sul portale del Ministero della salute;
Visto il decreto 13 giugno 2023 del Ministro dell’ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il
Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, recante «Adozione del piano straordinario
per la gestione e il contenimento della fauna selvatica», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.152 del 1° luglio
2023;
Visto il Piano Straordinario di catture, abbattimento e smaltimento dei cinghiali (Sus scrofa) e Azioni
Strategiche per l’Elaborazione dei Piani di Eradicazione nelle Zone di Restrizione da Peste Suina Africana
(PSA). Anni 2023-2028, trasmesso dal Commissario straordinario alla Peste Suina Africana alle Regioni e P.
A. con nota n.0001329-18/10/2023-CSPSA-MDS-P;
Considerato che, ai sensi dell'art. 2, comma 2-bis, del citato decreto-legge n. 9/2022, così come modificato
dall’art. 29 del decreto-legge, 22 giugno 2023, n. 75, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano,
unitamente agli interventi urgenti di cui all'art. 1, comma 1, attuano le ulteriori misure disposte dal
Commissario straordinario per la prevenzione, il contenimento e l'eradicazione della Peste suina africana;
Considerato, altresì, che ai sensi dell'art. 2, comma 6, del citato decreto-legge n. 9/2022 il Commissario
straordinario, nell'ambito delle funzioni attribuite dal medesimo articolo, al fine di prevenire ed eliminare gravi
pericoli e far fronte a situazioni eccezionali, può adottare, con atto motivato, provvedimenti contingibili e
urgenti, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento e del principio di proporzionalità tra misure adottate
e finalità perseguite;
Considerato, inoltre, che la Peste suina africana continua a diffondersi nel territorio nazionale, assumendo
anche un andamento discontinuo con l’insorgenza di focolai puntiformi, talvolta a distanze considerevoli, tali
da non trovare giustificazione nella contiguità territoriale;
Tenuto conto dell’imminente termine di validità delle disposizioni contenute nella citata Ordinanza del 24
agosto 2023, n. 5;
Sentiti il Centro di Referenza nazionale per le pesti suine (CEREP) presso l’Istituto Zooprofilattico
Sperimentale Umbria e Marche (IZSUM) e l’Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale
(ISPRA) per gli aspetti di rispettiva competenza;
Considerato il persistere di casi di positività alla PSA nei suidi selvatici, accertati e confermati attraverso
diagnosi di laboratorio dagli Istituti Zooprofilattici Sperimentali territorialmente competenti;
Rilevato che l’adozione delle precedenti ordinanze ha reso possibile, attraverso una adeguata gestione e un
coordinamento delle attività legate al contenimento dell’emergenza, un’applicazione più incisiva delle misure
utili a contrastare la diffusione e la persistenza della malattia da Peste Suina Africana.
Ritenuto necessario, pertanto, di prorogare la validità delle misure contenute nella citata Ordinanza, ai fini del
controllo e del monitoraggio della filiera suinicola e di preservare l’equilibrio della fauna selvatica;
DISPONE:
Art. 1
Oggetto e ambito di applicazione
1. Le misure disposte con l’ordinanza del 24 agosto 2023, n. 5, avente ad oggetto “Misure di controllo ed
eradicazione della Peste Suina Africana” sono prorogate fino al 31 marzo 2024.
Art. 2
Disposizioni finali
1. Le disposizioni della presente ordinanza non si applicano alla regione Sardegna ai sensi dell’articolo 2,
comma 10 del decreto-legge 17 febbraio 2022, n. 9, modificato dall’art. 29 della legge, 10 agosto 2023,
n. 112.
2. La presente ordinanza si applica a decorrere dalla sua emanazione, è immediatamente comunicata alla
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di
Bolzano e alle singole Regioni interessate ai sensi dell’articolo 2, comma 6 del decreto-legge 17 febbraio
2022, n. 9, così come modificato dall’art. 29 della Legge, 10 agosto 2023, n. 112 e sarà pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.


Roma, 19 febbraio 2024


IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
ALLA PESTE SUINA AFRICANA
Dott. Vincenzo Caputo*

Potete trovare la modulistica nella sezione modulistica oppure contattando la segreteria nel seguente orario Lun-Ven 9.00-13.00.


Il costo è di €50,00 che comprende tutta la stagione venatoria.


Il 1° turno inizia dal 15 aprile 2023 fino al 10 settembre 2023, nei giorni di Mercoledì, Sabato e Domenica.

SI COMUNICA CHE DAL 02 GENNAIO 2023 L'ATC CN3 AVRA' IL SEGUENTE ORARIO:

DAL LUNEDI' AL VENERDI' DALLE 09.00 ALLE 13.00