PARERE SULLE TASSE (REGIONALE/GOVERNATIVA)

OGGETTO: Interpretazione dell’allegato A) della l.r 5/2018 con riferimento alla scadenza della tassa regionale di concessione all’esercizio dell’attività venatoria qualora difforme dalla
scadenza della tassa di concessione governativa di porto d’armi.


La disciplina regionale (tabella A) allegata alla legge regionale 5/2018 "Tutela della fauna e gestione faunistico – venatoria", prevede una tassa di 100 euro per l’abilitazione all’esercizio
venatorio da corrispondere annualmente. La succitata tabella prescrive che “il versamento della tassa annuale deve essere effettuato in occasione del pagamento della tassa di rilascio o di rinnovo della concessione governativa per la licenza di porto d’armi per uso caccia (euro 173,16) ed ha validità di un anno dalla data di rilascio
della concessione governativa. Per le difformi situazioni di scadenza eventualmente riscontrabili fra la data di versamento della tassa regionale e quella governativa, la validità del versamento della
tassa regionale è procrastinato sino alla scadenza della tassa di concessione governativa.
Tale disposizione ha creato al Settore scrivente numerose richieste di chiarimenti da parte di singoli cacciatori e degli organismi di gestione venatoria (Ambiti territoriali di caccia, Comprensori alpini.
Concessionari di aziende agri-turistico-venatorie e faunistico-venatorie).
In particolare la disposizione che genera richieste di pareri e interpretazioni riguarda il capoverso della disposizione richiamata “Per le difformi situazioni di scadenza eventualmente riscontrabili fra
la data di versamento della tassa regionale e quella governativa, la validità del versamento della tassa regionale è procrastinato sino alla scadenza della tassa di concessione governativa.”
Lo scrivente Settore regionale Conservazione e gestione fauna selvatica e acquicoltura, al fine di dare agli organismi di gestione venatoria un’interpretazione uniforme, anche alla luce dell’apertura
della stagione venatoria 2024-2025, ha sottoposto al Settore Giuridico Affari Istituzionali e Processi di Delega della Regione, un quesito relativo all’interpretazione dell’allegato A) della l.r 5/2018 con
riferimento alla scadenza della tassa regionale di concessione all’esercizio dell’attività venatoria qualora difforme dalla scadenza della tassa di concessione governativa di porto d’armi.
Il Settore Giuridico Affari Istituzionali e Processi di Delega osserva che al fine di rispondere al quesito in oggetto occorre richiamare la normativa relativa al porto d’armi da caccia e
all’abilitazione all’esercizio venatorio:
“Si può osservare preliminarmente che l’articolo 22 della legge 11 febbraio 1992 n 157 (“Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio”) stabilisce che “la
licenza di porto di fucile per uso caccia, è rilasciata in conformità delle leggi di pubblica sicurezza” (comma 1), ha una durata di 6 anni (rectius 5 anni) e può essere rilasciata su domanda del titolare (comma 9). Per tale licenza è dovuta una tassa di rilascio e di rinnovo annuale così come previsto dall’art 5 tariffa del D.P.R 641/1972 (“Disciplina delle tasse sulle concessioni governative”). La nota 1 al sopracitato articolo stabilisce che “agli effetti delle tasse annuali si intende per anno il periodo di dodici mesi decorrente dalla data corrispondente a quello di emanazione, prima dell’uso
dell’arma; la tassa deve essere pagata per ciascun anno successivo a quello di emanazione, prima dell’uso dell’arma, e non è dovuta per gli anni nei quali non se ne fa uso”
Per l’esercizio dell’attività venatoria, ai sensi dell’articolo 12 comma 12 della L. 157/1992, è altresì necessario il possesso di un apposito tesserino rilasciato dalla Regione di appartenenza. La l.r
5/2018 recepisce all’articolo 13 comma 1bis il tesserino di abilitazione di cui alla normativa nazionale. In riferimento all’abilitazione di cui sopra l’allegato A alla l.r 5/2018 prevede il pagamento di una tassa regionale di rilascio e di rinnovo. Stabilisce che il pagamento di tale tassa debba essere
effettuato in concomitanza con il pagamento della tassa statale di rilascio e rinnovo del porto d’armi. Nel caso di difformità relative alla scadenza delle due tasse la validità del versamento della
tassa regionale è procrastinato fino alla scadenza della tassa statale.
Da ciò si deduce che per poter effettuare l’attività venatoria è necessaria la compresenza di due titoli
abilitativi:
• licenza per il porto di fucile uso caccia rilasciata dallo Stato
• abilitazione all’esercizio dell’attività venatoria rilasciata dalla Regione
Il presupposto per l’efficacia dei due titoli abilitativi è il pagamento annuale della rispettiva tassa. Indi per cui prorogando l’efficacia del pagamento si proroga anche l’efficacia del titolo
abilitativo di cui il pagamento è presupposto. Il legislatore, qualora vi siano difformità tra le due scadenze, ha previsto una proroga della validità della tassa regionale fino alla scadenza della tassa
statale, ciò allo scopo di riallineare le due scadenze senza gravare il cacciatore di un doppio pagamento della tassa regionale, per poter esercitare un’attività che necessita della compresenza
dei due titoli per i quali le tasse sono dovute. Superato il disallineamento delle due tasse con la proroga di quella regionale vi sarà sovrapposizione tra le due scadenze e si potrà procedere con i pagamenti congiunti così come disposto dalla normativa.”.


Conclusioni:
Applicando quanto sopra esposto si può concludere che: Se la tassa inerente la licenza di porto d’armi ha come scadenza il 14/07/2023 e la tassa per l’abilitazione regionale all’attività venatoria ha
come scadenza il 14/02/2023, al fine di allineare la scadenza tra i due titoli bisogna prorogare la scadenza della tassa regionale dal 14/02/2023 al 14/07/2023. Qualora tuttavia sia intervenuto il
pagamento della tassa regionale in data 15/02/2023, l’esigenza di allineare le scadenze deve essere contemperata con quella di non gravare il cacciatore di un doppio pagamento nel corso dell’anno.
Da ciò deriva eccezionalmente l’applicazione della scadenza annuale della tassa regionale al 14/02/2024 con possibilità per il cacciatore di proseguire l’attività fino alla scadenza annuale della
tassa statale, che sarà il 14/07/2024, senza un nuovo pagamento.
Nel caso opposto si può concludere che: Se la tassa per l’abilitazione regionale all’attività venatoria ha come scadenza il 14/07/2023 e la tassa inerente la licenza di porto d’armi ha come scadenza il
14/02/2023, qualora sia intervenuto il pagamento inerente la licenza di porto d’armi in data 15/02/2023, l’esigenza di allineare le scadenze comporta l’applicazione della scadenza annuale
della tassa regionale al 15/02/2024.