Chi siamo

L’ art.14 della Legge 11 febbraio 1992 n.157, ha demandato il compito alle Regioni, sentite le Organizzazioni professionali agricole a livello nazionale e le provincie, di ripartire il territorio agro-silvo-pastorale, destinato alla “caccia programmata”, in zone omogenee denominate AMBITI TERRITORIALI CACCIA (ATC).

Ai sensi dell’art. 18, comma 6 della l.r. 4 settembre 1996 n. 70, gli ATC e C.A. sono strutture associative di diritto privato, aventi personalità giuridica riconosciuta ai sensi del codice civile volte alla realizzazione degli obiettivi della programmazione dell’attività faunistico-venatoria sul territorio e della riqualificazione delle risorse ambientali, dotate di autonomia organizzativa, statutaria e finanziaria nei limiti stabiliti dalle leggi regionali e dagli atti programmatici ed amministrativi della Regione e della Provincia.

Conseguentemente, gli A.T.C. ed i C.A. sono riconosciuti dalla Giunta regionale come enti privati di interesse pubblico in ragione della rilevanza delle finalità agli stessi attribuite nell’ambito della gestione programmata dell’attività venatoria in conformità alle norme statutarie indicate dalla Regione. (DGR n. 10 - 26362 del 28.12.1998 modificata con DDGR n. 37 - 26995 dell'1.4.1999, n. 38 - 8084 del 23.12.2002, n. 56 - 9630 del 9.6.2003, n. 51 - 2797 del 9.5.2006, n. 95 - 7849 del 17.12.2007, n. 33-2150 del 6.06.2011 e n. 49-3072 del 5.12.2011.)

L’ “(A.T.C. o C.A)” ha come finalità di gestire senza scopo di lucro il territorio agro-silvopastorale compreso nell’ambito territoriale “(sigla dell’A.T.C. o C.A.)” in relazione all’attività di carattere venatorio, promuovendo ed organizzando le attività di ricognizione delle risorse ambientali e della consistenza faunistica, programmando gli interventi per il miglioramento degli habitat anche mediante lo svolgimento di attività imprenditoriali e la partecipazione a specifici progetti utili a garantire la salvaguardia dei diritti e degli interessi in materia faunistica, ambientale, venatoria ed agricola nonché di gestire le eventuali zone di addestramento ed allenamento cani e degli altri istituti di protezione se ricompresi nel territorio dell’(A.T.C. o C.A.). (Statuto tipo degli Ambiti Territoriali di caccia e dei Comprensori Alpini approvato con DGR n. 5-24032 del 2 marzo 1998 e modificato con DDGR n. 95-7849 del 17 dicembre 2007, n. 33-2150 del 6 giugno 2011.)

A tal fine l’“(A.T.C. o C.A.)” potrà svolgere tutte le attività previste per la gestione di cui al precedente comma dalle norme vigenti in materia ed in particolare dalla Legge 11 febbraio 1992, n. 157, e dalla Legge Regionale 04 settembre 1996, n. 70.