Oggetto: Nota smaltimento visceri - Decreto del Presidente della Giunta Regionale 30 marzo 2022, n. 21. Precisazioni.


Con riferimento al Decreto in oggetto, per la parte inerente le misure di biosicurezza riguardo ai soggetti attuatori del piano di depopolamento dei cinghiali (cap. 4.1 dell'allegato), si precisa quanto
segue.
Limitatamente alle zone A3 e A4, ed unicamente nei casi in cui il responsabile dell'intervento di contenimento verifichi nella carcassa del cinghiale abbattuto l'assenza di segni anatomo-patologici
riconducibili a Peste suina africana o altre patologie, è consentito, qualora non fosse possibile l'interramento, il rilascio nell'ambiente dei visceri dell'animale.

Nel caso in cui l'intervento di contenimento abbia comportato l'abbattimento di un numero consistente di capi con conseguente necessità di smaltire un quantitativo importante di visceri, ne è consentito lo stoccaggio
temporaneo con modalità da concordare con l'ASL competente per territorio.
Costituisce comunque requisito indispensabile all'azione sopra riportata il possesso da parte del responsabile dell'intervento dell'attestato di frequenza del corso sulla biosicurezza per gli attuatori
del piano di cui al cap. 4.4 dell'allegato del Decreto in oggetto.