News!

Si comunica che in data odierna, la Giunta regionale ha Deliberato:



- di modificare il punto B.4.1. “Disposizioni operative” dell’allegato A) della D.G.R. n. 94-3804 del 27 aprile 2012 come integrata dalla D.G.R. n. 17-5754 del 6 maggio 2013 sostituendolo con il seguente:

1. La squadra esercita l’attività venatoria in un solo A.T.C. o C.A. I componenti delle squadre al cinghiale possono iscriversi ad altre squadre al cinghiale operanti negli ATC e CA Piemontesi, nel rispetto delle disposizioni di cui alla D.G.R. n. 90-3600 del 19.3.2012 e ss.mm.ii. e del Regolamento regionale 29 aprile 2019, n. 8/R. recante: “Attuazione dell’articolo 5, comma 1, lettera b) della legge regionale 19 giugno 2018, n. 5 (Tutela della fauna e gestione faunistico – venatoria)”.